Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico del ricorrente. Il primo è che l’ammissibilità di un tale intervento del giudice amministrativo violerebbe il principio del giudice naturale precostituito per legge, con un’inammissibile doppia trasgressione dell’ordo processus: da un lato, quello che vuole https://finnlhxnd.popup-blog.com/29184902/todo-acerca-de-fare-ricorso-in-cassazione